Per quanto attiene la “Rappresentanza Indiretta” è necessario che l’operatore doganale sia munito di apposito mandato della ditta esportatrice ad effettuare le pratiche doganali a nome proprio ma per conto dell’operatore economico obbligato.
Tale mandato deve essere esibito, quando richiesto dagli Uffici doganali, come prova del potere di rappresentanza. (art. 5 C.D.C.; art. 2 D.D. 27/10/2000, prot. 8703)
Il mandato per la Rappresentanza Indiretta deve essere presentato su carta intestata ed allegato in originale alla documentazione per lo sdoganamento (o anticipato via fax all’operatore doganale); tale mandato ha validità fino a revoca scritta.
Il documento è scaricabile dal seguente link: Mandato rilascio EUR 1