Il certificato di circolazione EUR 1 è accompagnato dalla domanda del rilascio che l’operatore sottoscrive indicando i motivi per cui ritiene che le merci dichiarate siano di origine preferenziale. La ditta che sottoscrive la dichiarazione si impegna, sotto tutti i punti di vista, compreso quello penale, a dimostrare l’esistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’origine preferenziale.
In alcuni casi, per avere la certezza dell’origine, l’esportatore ha bisogno di informazioni circa la posizione preferenziale o parzialmente preferenziale delle materie prime acquistate nella Comunità. Al fornitore comunitario dei beni, materia prima o prodotti fini da commercializzare, l’esportatore può chiedere il rilascio di una “dichiarazione del fornitore” o “dichiarazione a lungo termine”, secondo il prospetto e le modalità previste dal Reg. (CE) 1207/2000.
La dichiarazione a lungo termine è valida un anno (può essere rilasciata anche per periodi inferiori), può riguardare tutti o solo parte dei beni prodotti e può essere rilasciata a beneficio di tutti o parte dei paesi con i quali sono in vigore gli accordi.