La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è una tassa federale che dipende dal peso totale del veicolo, dal livello di emissione nonché dai chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
Essa deve essere riscossa su tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi che
- hanno un peso totale superiore a 3,5 tonnellate,
- servono al trasporto di merci e
- sono immatricolati in Svizzera o all’estero e percorrono la rete viaria pubblica svizzera.
Aliquote della tassa
Tariffe applicate attualmente:
Categoria fiscale | Classe di emissione | Tariffa |
I | EURO 2, 1 e | 3.10 cts. / tkm |
II | EURO 3 | 2.69 cts. / tkm |
III | EURO 4 e 5 | 2.28 cts. / tkm |
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Tariffa ridotta:
III | EURO 6 | 2.05 cts. / tkm |
Tariffa ridotta per i veicoli con un sistema di filtro antiparticolato i quali rispettano il valore limite di particolato EURO 4 (0,02 g/kWh):
I | EURO 2 | 2.79 cts. / tkm |
II | EURO 3 | 2.42 cts. / tkm |
Condizioni per i veicoli svizzeri:
L’ufficio della circolazione competente conferma nella licenza di circolazione che il sistema di filtri antiparticolato è stato installato correttamente. Nella rubrica «Annotazioni cantonali» viene inserita la cifra 924. Lo sconto della tassa verrà concesso a partire dalla data di modifica della licenza di circolazione.
Condizioni per i veicoli esteri:La domanda (form. 56.60) con prova (licenza di circolazione o documento certificato ufficialmente) che il veicolo è stato postequipaggiato con un sistema di filtri antiparticolato deve essere inoltrata ad un ufficio doganale svizzero. Lo sconto della tassa verrà concesso a partire dalla data di modifica dei dati di base.
Esempio di calcolo:
Peso determinante | 18 t |
Tariffa secondo l’emissione (Euro 5) | 2,28 cts./tkm |
Chilometri percorsi | 100 km |
Totale | CHF 41.05 |
Calcolo: 18 x 2.28 x 100 = 4104 cts. = CHF 41.05
Autoarticolati / trattori a sella
Per gli autoarticolati che sono immatricolati come unità, la tassa viene calcolata sul peso totale dell’unità. Se il trattore a sella e il semirimorchio sono immatricolati separatamente, è determinante il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio.
Eccezioni
I seguenti veicoli immatricolati in Svizzera e all’estero sono esonerati dalla tassa:
- I veicoli militari muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d’un contrasse-gno M+
- I veicoli di polizia, dei pompieri, dei servizi di lotta contro gli incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, delle protezione civile nonché le ambulanze
- I veicoli con i quali vengono effettuati trasporti di persone nell’ambito d’una concessione
- I veicoli agricoli (targhe di controllo verdi)
- I veicoli muniti di targhe temporanee svizzere
- I veicoli non immatricolati ordinatamente con targhe professionali (tranne veicoli destinati all’esportazione con targhe prof. estere)
- I veicoli per la scuola guida sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e sia-no immatricolati a nome di una scuola guida riconosciuta
- I veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione
- I veicoli a propulsione elettrica
- I rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi
- I veicoli cingolati
- Gli assi di trasporto
- Su domanda anticipata alla Direzione generale delle dogane:
Corse effettuate per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica
Ordinamenti speciali
Per i veicoli e i trasporti qui appresso sono previsti ordinamenti speciali:
- Corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA).
- Trasporti di legname greggio
- Trasporti di latte alla rinfusa
- Trasporti di animali di reddito