TASSE DI INCENTIVAZIONE SUI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)

 

All’atto del passaggio alla frontiera alcune merci possono essere assoggettate ad una o più delle seguenti imposte:

  • Tassa sui composti organici volatili, C.O.V. (dall’inglese V.O.C., volatile organic compounds);
  • Tassa sul CO2 sui combustibili

per le quali occorre osservare le relative prescrizioni. In questo articolo ci soffermeremo sui COV.

Per COV, Composti Organici Volatili, si intendono tutti i composti organici che alla temperatura di 20°C abbiano una pressione di vapore uguale o superiore a 0.01 kPa. Sono COV anche i composti che alla temperatura di utilizzo abbiano una volatilità corrispondente alla definizione di cui sopra (una pressione di vapore uguale o superiore a 0.01 kPa).

I COV di origine antropica sono molecole costruite dall’uomo, utilizzando alcuni derivati dalla raffinazione del petrolio, che consentono ad esempio la produzione di solventi organici largamente impiegati nella produzione di vernici ed inchiostri, nei trattamenti delle superfici (lavaggi, verniciature, stampe), nel rivestimento del cuoio e nella produzione di calzature, nella conversione della gomma, nella estrazione di oli vegetali, nel settore della chimica farmaceutica, etc. Così la gran parte dei solventi utilizzati nei vari settori produttivi sono considerabili COV.

Tra le principali fonti di COV ritroviamo i rivestimenti, in particolare vernici e rivestimenti protettivi, adesivi e vernici spray, i solventi, i prodotti per la pulizia, i fluidi refrigeranti ed i prodotti utilizzati per il lavaggio a secco.

A causa dei costi, dei rischi ambientali e di regolamentazioni sempre più stringenti, le industrie di vernici e rivestimenti hanno, nel corso del tempo, adottato soluzioni che comportino l’uso di solventi ad acqua anche per la produzione di vernici acriliche.

Occorre precisare che, all’atto dell’importazione, sono esenti dalla tassa:

i prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo il 3% della massa;

l’alcool etilico (etanolo) destinato ad essere utilizzato come combustibile e designato come tale sull’etichetta, in contenitori aventi una capacità massima di 10 litri;

il petrolio destinato ad essere utilizzato esclusivamente come combustibile, designato come tale sull’etichetta, in contenitori per la vendita al dettaglio;

il propano ed il butano liquido e relative miscele, purché siano odorizzati e vengano usati quali combustibili;

l’olio per motori a due tempi condizionati in recipienti per la vendita al minuto e designati chiaramente come tali sull’etichetta.

La tassa d’incentivazione, pari a chf 3.00 per ogni kg di COV, viene riscossa all’atto dell’importazione.

Laddove l’importatore beneficiasse di un permesso nell’ambito della procedura di impegno volontario, nel qual caso da indicarsi all’atto dell’importazione, temporaneamente la merce non sarebbe gravata da tale tassa.

All’atto dell’esportazione la tassa sui COV esportati viene restituita previa richiesta alla Direzione generale delle dogane.

Nella documentazione d’accompagnamento, fattura o bollettino di consegna, deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta.

Ogni argomento qui trattato nonché i rispettivi approfondimenti sono desumibili dalla tariffa doganale elettronica (www.tares.ch).

Il personale doganale della SA Luciano Franzosini rimane volentieri a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.